Assistenza
In quali casi non viene pagato l’indennizzo automatico?
Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
c) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese.
d) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare;
e) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di seguito elencate:
il nome ed il cognome; l’indirizzo di fornitura; l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; una breve descrizione dei fatti contestati.